Art. 6.
(Sanzioni).

      1. La Corte dei conti può ordinare l'integrazione dei conti, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, e applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 2.500 euro al dirigente del competente ufficio di ragioneria che abbia omesso gli adempimenti contabili o non abbia ottemperato alle prescrizioni integrative della stessa Corte dei conti.
      2. Le pubbliche amministrazioni che non provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge e la cui violazione sia stata accertata in sede giurisdizionale non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.